La sentenza 275/2016 della Corte Costituzionale parla chiaro: i diritti costituzionali vengono prima dell’Europa e di qualsiasi altra normativa. Nel 2011 il governo Monti (insediato con un colpo di Stato da Giorgio Napolitano) inserì il principio del pareggio di bilancio in Costituzione (articolo 81) al fine di demolire lo Stato sociale e quello di diritto.
Mario Monti per la cronaca documentata è un affiliato al sodalizio criminale internazionale Bilderberg , inventato da David Rockefeller, al pari di Enrico Letta nonché di tanti altri insospettabili traditori della patria.
Con “pareggio di bilancio” si intende la necessità, per Stato e Regioni, di pareggiare le entrate e le uscite di ciascun anno. Una spesa è possibile solo se bilanciata da un taglio o da una maggiore entrata (tasse). Questo, ovviamente, implica che le minimali maggiori spese a sostegno della produzione devono essere bilanciate da tagli a spese “improduttive”: istruzione gratuita, sostegno assistenziale e previdenziale agli inabili al lavoro e ai disoccupati involontari, assistenza sanitaria pubblica, ma non il parassitismo partitico.
Con buona pace di Keynes lo Stato si ritira da questi ambiti lasciando al mercato e all’iniziativa privata la gestione del sostegno sociale. Ovviamente, il privato mercato svolgerà queste funzioni solo dietro lucro. Questo, in sintesi il pareggio di bilancio (per Stato e Regioni) e il patto di stabilità interno che ne deriva per i Comuni. La Costituzione repubblicana italiana pone al centro la dignità della persona. E la sentenza 275/2016 della Consulta è storica quanto ovvia: i diritti costituzionali vengono prima del pareggio di bilancio. Ecco al punto 11 delle “considerazioni in diritto”:
«Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
La Costituzione del 1948 è stata emanata da un potere costituente, vale a dire un’Assemblea appositamente eletta a suffragio universale.Tutti i Poteri dello Stato, quindi, sono Poteri costituiti dal Potere Costituente nella Costituzione. Poteri che esistono solo in quanto la Costituzione li prevede. I “Poteri Costituiti” sono poteri derivati dal “Potere Costituente”. Il “Potere Costituente”, quindi, nella Costituzione può porre limiti anche ai “Poteri Costituiti”. E li ha posti. Può dire esplicitamente (come dice nell’articolo 139) che “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.” Ma possono esserci diveti e prescrizioni impliciti. I “Principi fondamentali”, ad esempio (articoli da 1 a 12) non possono essere toccati. I “Diritti e doveri dei cittadini” (la “Parte Prima”, dall’articolo 13 all’articolo 54) possono solo essere migliorati e non peggiorati. Quelli che la Costituzione prevede sono i diritti e doveri minimi, i diritti e i doveri incomprimibili. Rispetto a questi capisaldi anche una revisione costituzionale può essere incostituzionale. Perfino la Sovranità popolare trova dei limiti (Costituzione, articolo 1 comma 2). La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Un referendum per chiedere al Popolo di rinunciare alla propria Sovranità è anticostituzionale.
Dunque, i diritti incomprimibili non possono sottostare ai vincoli di bilancio. Quindi al “Reddito di cittadinanza“, ad esempio, non si può opporre “non ci sono le coperture”, le pensioni devono essere adeguate alle esigenze di vita ( *devono garantire una vita dignitosa e non una vita di Stenti) e occorre garantire adeguata assistenza ai disabili. Se il pareggio di bilancio è incompatibile con la garanzia dei diritti incomprimibili, è il pareggio di bilancio ad essere incostituzionale e occorre eliminarlo subito dalla Costituzione. Infine, il pronunciamento numero 1 dell’anno 2014, sempre della Consulta, ha specificato che la legge elettorale 270 del 2005 è incostituzionale.Ne discende che il governo e l’inquilino del Quirinale sono illegittimi, ossia abusivi come i parlamentari della XVII legilatura. Ma gli italidioti lo capiranno mai? L’opinione pubblica libera e indipendente, purtroppo, da noi non ha alcun peso politico.
* aggiunto da Onda d'Urto 5 Stelle
Mario Monti per la cronaca documentata è un affiliato al sodalizio criminale internazionale Bilderberg , inventato da David Rockefeller, al pari di Enrico Letta nonché di tanti altri insospettabili traditori della patria.
Con “pareggio di bilancio” si intende la necessità, per Stato e Regioni, di pareggiare le entrate e le uscite di ciascun anno. Una spesa è possibile solo se bilanciata da un taglio o da una maggiore entrata (tasse). Questo, ovviamente, implica che le minimali maggiori spese a sostegno della produzione devono essere bilanciate da tagli a spese “improduttive”: istruzione gratuita, sostegno assistenziale e previdenziale agli inabili al lavoro e ai disoccupati involontari, assistenza sanitaria pubblica, ma non il parassitismo partitico.
Con buona pace di Keynes lo Stato si ritira da questi ambiti lasciando al mercato e all’iniziativa privata la gestione del sostegno sociale. Ovviamente, il privato mercato svolgerà queste funzioni solo dietro lucro. Questo, in sintesi il pareggio di bilancio (per Stato e Regioni) e il patto di stabilità interno che ne deriva per i Comuni. La Costituzione repubblicana italiana pone al centro la dignità della persona. E la sentenza 275/2016 della Consulta è storica quanto ovvia: i diritti costituzionali vengono prima del pareggio di bilancio. Ecco al punto 11 delle “considerazioni in diritto”:
«Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
La Costituzione del 1948 è stata emanata da un potere costituente, vale a dire un’Assemblea appositamente eletta a suffragio universale.Tutti i Poteri dello Stato, quindi, sono Poteri costituiti dal Potere Costituente nella Costituzione. Poteri che esistono solo in quanto la Costituzione li prevede. I “Poteri Costituiti” sono poteri derivati dal “Potere Costituente”. Il “Potere Costituente”, quindi, nella Costituzione può porre limiti anche ai “Poteri Costituiti”. E li ha posti. Può dire esplicitamente (come dice nell’articolo 139) che “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.” Ma possono esserci diveti e prescrizioni impliciti. I “Principi fondamentali”, ad esempio (articoli da 1 a 12) non possono essere toccati. I “Diritti e doveri dei cittadini” (la “Parte Prima”, dall’articolo 13 all’articolo 54) possono solo essere migliorati e non peggiorati. Quelli che la Costituzione prevede sono i diritti e doveri minimi, i diritti e i doveri incomprimibili. Rispetto a questi capisaldi anche una revisione costituzionale può essere incostituzionale. Perfino la Sovranità popolare trova dei limiti (Costituzione, articolo 1 comma 2). La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Un referendum per chiedere al Popolo di rinunciare alla propria Sovranità è anticostituzionale.
Dunque, i diritti incomprimibili non possono sottostare ai vincoli di bilancio. Quindi al “Reddito di cittadinanza“, ad esempio, non si può opporre “non ci sono le coperture”, le pensioni devono essere adeguate alle esigenze di vita ( *devono garantire una vita dignitosa e non una vita di Stenti) e occorre garantire adeguata assistenza ai disabili. Se il pareggio di bilancio è incompatibile con la garanzia dei diritti incomprimibili, è il pareggio di bilancio ad essere incostituzionale e occorre eliminarlo subito dalla Costituzione. Infine, il pronunciamento numero 1 dell’anno 2014, sempre della Consulta, ha specificato che la legge elettorale 270 del 2005 è incostituzionale.Ne discende che il governo e l’inquilino del Quirinale sono illegittimi, ossia abusivi come i parlamentari della XVII legilatura. Ma gli italidioti lo capiranno mai? L’opinione pubblica libera e indipendente, purtroppo, da noi non ha alcun peso politico.
* aggiunto da Onda d'Urto 5 Stelle
riferimenti:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2016&numero=275
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana_agg2014.pdf
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/search?q=corte+costituzionale
http://sulatestagiannilannes.blogspot.it/search?q=bilderberg
Fonte: Su la Testa
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