magistrato, politico e avvocato italiano, nonché presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione.
“Cari amici,
anzitutto esprimo, pur nel rispetto della carica, la mia indignazione per l’indifferenza mostrata dal Presidente della Repubblica di fronte alle molteplici violazioni della Costituzione da parte del Governo nella emanazione del decreto sui vaccini obbligatori, imposto da un Governo illegittimo espresso da un Parlamento Illegittimo, secondo la sentenza n 1 del 2014 della Consulta.
Violazioni che emergono implicitamente dalle decisioni della Consulta e della Corte Europea Diritti dell’Uomo, anche alla luce del reperimento dell’ordinamento italiano della Convenzione di Oviedo.
Il Parlamento, con una minoranza divenuta illegittima maggioranza, non poteva fare una riforma di questa portata , che mira al profitto delle industrie farmaceutiche a scapito della salute dei bambini e dei ragazzi fino a 16 anni, contro la volontà della stragrande maggioranza degli italiani.
Inoltre, contro le decisioni della Consulta, nessuna informazione è stata data dal Governo sui rischi alla salute e sui danni economici alle famiglie in caso di possibili reazioni avverse. Sono stati imposti medicinali e sieri che ancora oggi possiamo definire sperimentali e possono incidere negativamente sui bambini dal punto di vista organico , come è accaduto in migliaia di casi.
Ciò emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale n 307 1990, relatore Aldo Corasaniti, secondo cui la legge impositiva di trattamento sanitario dà luogo al risarcimento del danno ex art 2043 cc se sia carente <<la comunicazione alla persona che vi è assoggettata o alle persone che siano tenute a prendere decisioni per essa, di adeguate notizie circa i rischi di lesione nonché delle particolari precauzioni che, allo stato della conoscenze scientifiche , siano rispettivamente verificabili e adottabili>>.
Al 31 dicembre 2016 le segnalazioni di reazioni avverse relative solo ai vaccini, con insorgenza nel 2014, sono state 8.873. Per quanto riguarda l’età, si possono considerare riferibili ad infra-sedicenni il 90% delle reazioni avverse. In generale, i dati relativi ai decessi e ai casi gravi, valutati sulla base della tipologia del vaccino, evidenziano 946 casi di reazioni avverse gravi relative ai vaccini indicati nel decreto.
Non basta: la tutela della salute rientra tra le materie di legislazione concorrente; lo stesso art 117 afferma che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per determinare i principi fondamentali, riservati allo Stato; di conseguenza , sono le Regioni a dovere decidere la politica sanitaria.
In ciò condivido la decisione della Regione Veneta di impugnare il decreto sui vaccini davanti alla Consulta Laddove la competenza legislativa è stata demandata alle singole regioni (o a regioni e Stato), lo Stato non poteva arrogarsi il diritto di decidere in una materia concorrente non rispettando il potere legislativo concesso con la riforma del Titolo V alle regioni.
Meno che mai la politica sanitaria concorrente dello Stato consente il ricorso alla decretazione d’urgenza: la Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 22 del 2012, che sul punto è giurisprudenza tassativa e non derogabile.
La decretazione di urgenza significa violazione della Costituzione, salvo che esista uno stato di necessità. Ma la vaccinazione è un trattamento preventivo per persone sane, in quest’ambito non si configura lo stato di necessità, per il quale non occorre il consenso del paziente o del suo rappresentante legale.
La legge 29 luglio 2017 va contro la Convenzione di Oviedo adottata a Nizza, recepita in Italia con legge n. 145/2001. Essa ha stabilito il fondamentale principio dell’autodeterminazione in materia di salute.
E sancisce che il consenso libero e informato del paziente deve essere considerato prima di tutto come un fondamentale diritto del cittadino europeo , che riguarda il fondamentale diritto alla integrità della persona.
La convenzione afferma all’art 5 che <<un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può in qualsiasi momento revocare liberamente il proprio consenso >>.
Ed invece sui vaccini , fino ad oggi in Italia è mancata la informazione preventiva sui rischi cui va incontro il bambino o ragazzo, spesso di mali irreversibili. La stessa convenzione prevede all’art 28 che ciascuno stato firmatario , tra cui l’Italia, si impegna affinché siano oggetto di dibattito pubblico appropriato alla luce delle implicazioni mediche , sociali , economiche , etiche e giuridiche pertinenti di consultazioni appropriate>>.
Ma, come ha giustamente rilevato l’avvocato Michele Bonetti, vi è disparità di trattamento tra la scuola dell’infanzia e la scuola dell’obbligo sul versante della presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie imposte dall’art 1. Nel primo caso l’esibizione della documentazione è requisito di accesso , nel secondo caso, invece, no.
E così la mancata presentazione di idonea documentazione comporterà la sanzione della non iscrizione del bimbo o della bimba alla scuola della infanzia, mentre non comporterà il rifiuto , da parte del dirigente scolastico, dell’ammissione per l’alunno/a agli “altri gradi di istruzione “ scolastica, ovvero della scuola dell’obbligo, che come stabilisce l’art 34 Costituzione , è “ impartita per almeno otto anni” ed è “obbligatoria e gratuita”.
Infine il 9 luglio 2002, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha precisato, in una decisione su un cittadino italiano, che <<la vaccinazione obbligatoria, essendo un trattamento medico non volontario , costituisce una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare garantita dall’articolo 8 della Convenzione Europea>> ( affare Salvetti).
La Costituzione afferma che <<la potestà legislativa ( e quindi il decreto del Governo Gentiloni) è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali>>. Ed invece il Governo Gentiloni , votato da un Parlamento illegittimo ha disatteso anche l’art 117 della Costituzione. Noi ci batteremo per la difesa della Costituzione e della Convenzione di Oviedo (Europea dei diritti dell’Uomo). “
fonte: Stop Euro
anzitutto esprimo, pur nel rispetto della carica, la mia indignazione per l’indifferenza mostrata dal Presidente della Repubblica di fronte alle molteplici violazioni della Costituzione da parte del Governo nella emanazione del decreto sui vaccini obbligatori, imposto da un Governo illegittimo espresso da un Parlamento Illegittimo, secondo la sentenza n 1 del 2014 della Consulta.
Violazioni che emergono implicitamente dalle decisioni della Consulta e della Corte Europea Diritti dell’Uomo, anche alla luce del reperimento dell’ordinamento italiano della Convenzione di Oviedo.
Il Parlamento, con una minoranza divenuta illegittima maggioranza, non poteva fare una riforma di questa portata , che mira al profitto delle industrie farmaceutiche a scapito della salute dei bambini e dei ragazzi fino a 16 anni, contro la volontà della stragrande maggioranza degli italiani.
Inoltre, contro le decisioni della Consulta, nessuna informazione è stata data dal Governo sui rischi alla salute e sui danni economici alle famiglie in caso di possibili reazioni avverse. Sono stati imposti medicinali e sieri che ancora oggi possiamo definire sperimentali e possono incidere negativamente sui bambini dal punto di vista organico , come è accaduto in migliaia di casi.
Ciò emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale n 307 1990, relatore Aldo Corasaniti, secondo cui la legge impositiva di trattamento sanitario dà luogo al risarcimento del danno ex art 2043 cc se sia carente <<la comunicazione alla persona che vi è assoggettata o alle persone che siano tenute a prendere decisioni per essa, di adeguate notizie circa i rischi di lesione nonché delle particolari precauzioni che, allo stato della conoscenze scientifiche , siano rispettivamente verificabili e adottabili>>.
Al 31 dicembre 2016 le segnalazioni di reazioni avverse relative solo ai vaccini, con insorgenza nel 2014, sono state 8.873. Per quanto riguarda l’età, si possono considerare riferibili ad infra-sedicenni il 90% delle reazioni avverse. In generale, i dati relativi ai decessi e ai casi gravi, valutati sulla base della tipologia del vaccino, evidenziano 946 casi di reazioni avverse gravi relative ai vaccini indicati nel decreto.
Non basta: la tutela della salute rientra tra le materie di legislazione concorrente; lo stesso art 117 afferma che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per determinare i principi fondamentali, riservati allo Stato; di conseguenza , sono le Regioni a dovere decidere la politica sanitaria.
In ciò condivido la decisione della Regione Veneta di impugnare il decreto sui vaccini davanti alla Consulta Laddove la competenza legislativa è stata demandata alle singole regioni (o a regioni e Stato), lo Stato non poteva arrogarsi il diritto di decidere in una materia concorrente non rispettando il potere legislativo concesso con la riforma del Titolo V alle regioni.
Meno che mai la politica sanitaria concorrente dello Stato consente il ricorso alla decretazione d’urgenza: la Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 22 del 2012, che sul punto è giurisprudenza tassativa e non derogabile.
La decretazione di urgenza significa violazione della Costituzione, salvo che esista uno stato di necessità. Ma la vaccinazione è un trattamento preventivo per persone sane, in quest’ambito non si configura lo stato di necessità, per il quale non occorre il consenso del paziente o del suo rappresentante legale.
La legge 29 luglio 2017 va contro la Convenzione di Oviedo adottata a Nizza, recepita in Italia con legge n. 145/2001. Essa ha stabilito il fondamentale principio dell’autodeterminazione in materia di salute.
E sancisce che il consenso libero e informato del paziente deve essere considerato prima di tutto come un fondamentale diritto del cittadino europeo , che riguarda il fondamentale diritto alla integrità della persona.
La convenzione afferma all’art 5 che <<un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato. Tale persona riceve preliminarmente informazioni adeguate sulle finalità e sulla natura del trattamento nonché sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può in qualsiasi momento revocare liberamente il proprio consenso >>.
Ed invece sui vaccini , fino ad oggi in Italia è mancata la informazione preventiva sui rischi cui va incontro il bambino o ragazzo, spesso di mali irreversibili. La stessa convenzione prevede all’art 28 che ciascuno stato firmatario , tra cui l’Italia, si impegna affinché siano oggetto di dibattito pubblico appropriato alla luce delle implicazioni mediche , sociali , economiche , etiche e giuridiche pertinenti di consultazioni appropriate>>.
Ma, come ha giustamente rilevato l’avvocato Michele Bonetti, vi è disparità di trattamento tra la scuola dell’infanzia e la scuola dell’obbligo sul versante della presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie imposte dall’art 1. Nel primo caso l’esibizione della documentazione è requisito di accesso , nel secondo caso, invece, no.
E così la mancata presentazione di idonea documentazione comporterà la sanzione della non iscrizione del bimbo o della bimba alla scuola della infanzia, mentre non comporterà il rifiuto , da parte del dirigente scolastico, dell’ammissione per l’alunno/a agli “altri gradi di istruzione “ scolastica, ovvero della scuola dell’obbligo, che come stabilisce l’art 34 Costituzione , è “ impartita per almeno otto anni” ed è “obbligatoria e gratuita”.
Infine il 9 luglio 2002, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha precisato, in una decisione su un cittadino italiano, che <<la vaccinazione obbligatoria, essendo un trattamento medico non volontario , costituisce una ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare garantita dall’articolo 8 della Convenzione Europea>> ( affare Salvetti).
La Costituzione afferma che <<la potestà legislativa ( e quindi il decreto del Governo Gentiloni) è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali>>. Ed invece il Governo Gentiloni , votato da un Parlamento illegittimo ha disatteso anche l’art 117 della Costituzione. Noi ci batteremo per la difesa della Costituzione e della Convenzione di Oviedo (Europea dei diritti dell’Uomo). “
fonte: Stop Euro
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