Tant’è¨ che la Commissione definisce, per ciascuno Stato membro, il tasso annuo non inflazionistico di disoccupazione (il cosiddetto NAIRU, acronimo di Non Accelerating Inflation Rate of Unenployment), al di sotto del quale non è ¨ opportuno scendere per non alimentare l’inflazione.
Davanti a questi obiettivi, qualsiasi politica di crescita basata sull’incremento dei salari e sulla lotta alla disoccupazione – finalità queste costituzionali, ma clamorosamente disattese nel silenzio assoluto della giurisprudenza costituzionale – si pone in netto contrasto con le finalità dei trattati, e dunque illegali e illegittime. E del resto, non possiamo non tenere conto, sul punto, di quanto viene stabilito all’art. 4, comma 3, TUE, là dove viene affermato che gli Stati membri dell’Unione devono astenersi «da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione». E se poniamo come unico e supremo obiettivo la stabilità dei prezzi, sembra evidente che gli Stati membri non possano in alcun modo attuare quelle politiche sui redditi il cui scopo è¨ incrementare la domanda interna e dunque i consumi dei cittadini, poiché tali politiche andrebbero a impattare negativamente sull’inflazione e sulla bilancia commerciale con l’estero.
A conforto, del resto, soccorrono le norme sul Fiscal Compact, che al di là della denunciata illegittimità rispetto ai trattati europei proposta da qualche autorevole giurista (si vedano le tesi di si vedano le tesi di Luciano Barra Caracciolo e degli altri autori di Orizzonte48, ottimamente sintetizzate nel libro La Costituzione nella Palude, Indagine su trattati al di sotto di ogni sospetto, Imprimatur 2015), comunque derogano in peius i limiti di deficit e debito previsti nel Trattato di Maastricht, imponendo politiche di austerità fiscale e di spesa particolarmente restrittive, e sanzionando pesantemente gli Stati membri che non vi si adeguino; il tutto – ed è bene ricordarlo – in una cornice costituzionale che ha visto l’imposizione del pareggio di bilancio (v. artt. 81 e 97 Cost., modificati appositamente per recepire il Fiscal Compact). I relativi atti normativi europei correlati al Fiscal Compact, quali il Two Pack e Six Pack, chiudono infine il quadro surrealista ordoliberista, imponendo e confermando non solo le regole ultra restrittive del trattato extra-UE, il cui scopo ultimo è¨ la sterilizzazione degli interventi statali in economia, ma addirittura impedendo, nella tempistica di formazione dei bilanci e di pesante e invasiva valutazione da parte delle autorità europee, che i parlamenti nazionali possano esaminare nel merito le leggi di bilancio “contrattate” con la Commissione. E del resto, non è¨ un caso che negli ultimi anni tali leggi non solo vengono “negoziate” con un organismo che non è¨ espressione del voto democratico (la Commissione europea), ma addirittura vengano approvate quasi sempre a “scatola chiusa”, affinché l’esito del negoziato non venga alterato in Parlamento esponendo così¬ il Paese a una surreale procedura di infrazione, che si verifica – in base al Six Pack – non solo se il rapporto debito/PIL superi il limite del 60% del PIL, ma anche qualora l’eccedenza non diminuisca a un ritmo considerato adeguato per rientrare in tale limite. E il ritmo non risulta adeguato ogni qual volta il deficit, benché inferiore al 3%, non permetta allo Stato membro di ridurre il rapporto debito/PIL (qualora sia sopra il 60%) al ritmo del 5% annuo.
E’ evidente dunque che la politica economica e anche quella fiscale non appartengono più allo Stato membro, ma appartengono del tutto – di fatto e di diritto – all’Unione Europea e al paese dominante (la Germania). I Parlamenti nazionali e i Governi non sono più in grado di definire la politica economica nazionale, ma si limitano solo a dare una parvenza di legittimità democratica e costituzionale a decisioni fondamentali che in realtà sono assunte da organismi oligarchici e plutocratici fuori dal perimetro costituzionale, i cui interessi se non rispecchiano quelli di una precisa nazione dominante nell’eurosistema, risultano essere quelli del grande capitale finanziario, o peggio di entrambi. E in ogni caso contrari all’interesse nazionale.
E’ chiaro dunque che qualsiasi politica che miri a incrementare l’occupazione nel solco della Costituzione del 1948, attraverso gli investimenti pubblici, il ruolo non meramente regolatore dello Stato in economia, e dunque in ultimo attraverso politiche dei redditi il cui scopo è¨ lo stimolo della domanda interna, non sia in alcun modo compatibili con l’Unione Europea e i suoi trattati. O si rispettano questi ultimi e ci si rassegna a una crescita nulla o fortemente contenuta che favorisca l’economia dello Stato dominante e della rendita finanziaria del grande capitale, oppure si esce dalla moneta unica e dall’Unione Europea e si recupera la libertà di predeterminare le politiche più aderenti al perseguimento dell’interesse nazionale che coincide con la crescita dell’occupazione e dei redditi.
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